La normativa su fioriere da balconi è stata oggetto di dibattito dopo alcuni infausti episodi di cronaca.
La caduta di fioriere o vasi da balconi o finestre è fonte di responsabilità civile e penale mentre la semplice apposizione di vasi e fioriere di responsabilità amministrativa.
I tragici fatti di cronaca riportano in auge un fatto spesso trascurato, le cui conseguenze possono essere nefaste. Bisogna chiedersi a quali responsabilità va incontro il proprietario di vasi e fioriere poste sui parapetti delle finestre e dei balconi?
In base alla normativa corrente si distinguono tre livelli di responsabilità. Nel caso delle fioriere e dei vasi non ci sono dubbi: si tratta d’una ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia.
In sostanza alla luce di questa norma il proprietario dei vasi e delle fioriere o comunque chi ne abbia la custodia risponde dei danni da esse causati (si pensi alla caduta di un vaso su di una macchina parcheggiata nell’area sottostante) a meno che il fatto non sia stato causato da un evento imprevisto ed imprevedibile; per quest’ultima ipotesi si pensi alle fioriere in cemento che fungono da parapetto e ad un fulmine che colpendole le danneggia.
I più gravi casi di cronaca costituiscono l’esempio che porta ad affermare che dalla caduta d’un vaso può derivare una responsabilità penale per il suo custode.
Si tratta di reati colposi, cioè attribuibili non a comportamenti volontari ma ad imprudenza, imperizia poiché chi aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento non s’è attivato per farlo. L’imputato, in questo caso, può essere assolto solamente se non ha alcuna colpa.
Per responsabilità amministrativa si intendono quelle norme in base alle quali, ad esempio, è vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito vasi di fiori ed altri oggetti mobili non assicurati. Nel caso di responsabilità civile c’è il risarcimento per un danno avvenuto, nell’ipotesi di responsabilità penale c’è la sanzione detentiva prevista per il reato commesso mentre per l’illecito amministrativo c’è una sanzione pecuniaria per un fatto potenzialmente pericoloso.
In altri termini, la responsabilità civile e penale riguardano un fatto già avvenuto, la responsabilità amministrativa, invece, sanziona un comportamento pericoloso cercando così di evitare a priori conseguenze dannose.
Alcuni regolamenti comunali e condominiali sanciscono l’obbligo posizionare le cassette di fiori in posizione interna rispetto alla balaustra, così da ridurre davvero al minimo possibili rischi. Solo, infatti, con un’azione preventiva si può evitare problematiche di sicurezza sia delle persone sia dei beni dovute alla caduta accidentale dei vasi dai balconi.
Naturalmente non è vietato quindi apporre fioriere o vasi sul proprio balcone ma è necessario assicurarsi che ogni vaso abbia il sottovaso per impedire, o almeno arginare, lo stillicidio, il cosiddetto “gocciolamento”, da sempre causa di dissapori e liti tra condomini. Inoltre le fioriere devono essere fisse e non appese alle ringhiere, con il pericolo che possano cadere.
Purtroppo la normativa in vigore sulle fioriere dei balconi non definisce con precisione come installare vasi su balconi e davanzali, ci si affida soltanto a dei regolamenti comunali generici che difficilmente possono trovare applicazione nei casi specifici.
Anche per innaffiamento delle piante il regolamento di condominio può prevedere specifici divieti? Nel regolamento condominiale può essere inserita un’apposita clausola per evitare lo stillicidio dell’acqua che cade dalle piante innaffiate al piano superiore. Ecco, in concreto, alcuni esempi di questa clausola: “E’ vietato collocare vasi da fiori sui davanzali e sui balconi, sempre che gli stessi non siano convenientemente ancorati, e posti entro recipienti atti ad impedire lo stillicidio, molestie e danni d’ogni genere”. Oppure “E’ vietato collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi, senza che siano muniti di riparo fisso e sistemati in apposite fioriere”.
Possono chiedere un indennizzo i condomini del piano inferiore qualora subiscano danni dall’innaffiamento di piante dal condomino del piano superiore?
Si. Se, ad esempio, i condomini del piano inferiore hanno steso tappeti o altri capi di valore che vengono danneggiati dall’acqua che cade dalle piante innaffiate dal proprietario dell’appartamento del piano superiore potranno richiedere i danni rivolgendosi, se necessario, al giudice.
Si parla spesso di acqua e del conseguente stillicidio ma cosa dire di foglie secche? Può sembrare una battuta ma molti condomini lamentano dal piano di sopra la caduta di foglie secche o terriccio. Il consiglio che ti possiamo dare è quello di affidarti alla legge, di consultare la tua amministrazione di condominio e di non dimenticare il buon senso, in modo tale che di fronte ad eventuali bisticci tra inquilini, il buon senso e il rispetto per gli spazi altrui, possano essere sempre e comunque un valido aiuto per la possibilità di trovare un accordo pacifico.
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Salve non essendo previsto dal regolamento condominiale il divieto di mettere balconiere le ho messe ancorandole con corde alla balaustra. Faccio presente che sono anche provviste di sottovaso fisso che non causa stillicidio.
Nonostante questo sono stata aggredita da un inquilino del palazzo affianco che fa parte dello stesso condominio e che mi ha intimato con minacce di toglierle. A lui si è aggiunto l amministratore del condominio.
Ovviamente agli stessi non danno fastidio né le loro tende da sole né i loro bracci con fili per stendere i panni e neanche le loro unità esterne dei condizionatori in bella vista. Come posso difendermi da questa gentaglia? Le balconiere devo toglierle anche se non sono vietate dal regolamento?
Grazie.p.s il palazzo in questione si trova sul mare ed è sottoposto a vincolo paesaggistico
Domanda difficile.
Di solito non creano problemi… Sempre che non sporgano verso l’esterno…
Ha controllato che non ci siano divieti a livello comunale?
Per il resto dovrebbe rivolgersi a qualche legale per essere sicura
Salve, da poco mi sono trasferita nel mio nuovo appartamento con giardino di mia proprietà. La signora del terzo piano ha collocato all’esterno del suo balcone delle fioriere con semplici ganci e con all’interno dei gerani. I petali dei suddetti cadono sul balcone imbrattandolo di colore rosso. Dopo averLa informata del mio disagio lei si ostina a girare le fioriere nel suo balcone continuando ad innaffiarle creando anche lo stillicidio dell’acqua. Cosa posso fare per impedire tutto ciò?
Tra l’altro la signora ha mandato una pec all’amministratore perché ho montato delle tende con cod diverso dalla delibera, questa solo ripicca nei miei confronti visto che ho espresso il mio giudizio sulle sue fioriere.
Salve, abito in condominio al 1 piano volevo mettere ad un lato del balcone aggettante un pannello attaccato alla parete di colore e stoffa bianco uguale alla tenda perché il condominio che abita al piano 2 e sempre a guardare nel mio balcone io non vorrei che mi guarda lui tiene il balcone alla mia sinistra laterale questo pannello non uscirebbe dal balcone mio più di 10 cm faccio presente che non toglie la visura ,tranne a lui che dopo non vede più nel mio balcone grazie
Penso non sia molto corretto posizionare vasi in aggetto sopra un giardino ne privato ne di proprietà poichè esiste la variante di pericolo per l’incolumità ed alla quale ogni giudice probabilmente le darebbe torto.
Inoltre non si deve solo far fronte allo stillicidio bensì anche al fogliame che sporca ed offende chi passa al di sotto; d’altronde se a qualcuno piacciono i vasi ed i fiori, perchè non vederseli dal proprio interno che deve invece rendere pubblico le proprie esternazioni?
Non trovate che forse è più giusto non offendere altri e metterli per di più in pericolo mentre si può godere dei propri fiori posti all’interno dei balconi?